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DECRETO SOSTEGNI BIS: NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

La data:03/06/2021

Sono stati approvati nuovi sostegni a fondo perduto per le imprese.

In estrema sintesi viene previsto:

  • Un contributo “automatico” pari a quello contenuto nel decreto “Sostegni”
  • Un contributo “alternativo” 
  • Ulteriore contributo legato al risultato economico d’esercizio

I criteri utilizzati per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto sono:

  • Criterio del fatturato
  • Criterio dell’utile
  • Criterio temporale che consente di includere 370 mila nuove partite IVA

1. CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Per i soggetti che hanno partita IVA attiva dalla data di entrata in vigore del decreto e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto del precedente decreto Sostegni (DL 41/2021). Questo nuovo contributo è pari a quello già riconosciuto dal decreto Sostegni ed è corrisposto con le stesse modalità scelte per il precedente senza necessità di presentare istanza.

Quindi questo “nuovo” contributo a fondo perduto è

  • Riconosciuto per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del contributo “Sostegni”
  • Automaticamente, ossia senza necessità di presentare un’ulteriore domanda
  • Usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata per il precedente contributo contenuto nel decreto “Sostegni” perciò il “nuovo” aito economico sarà corrisposto mediante accredito diretto su c/c bancario/postale sul quale era già stato eogato il precedente. Sarà inoltre riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relattivamente al precedente contributo.

2. CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

Alternativo rispetto a quello automatico, per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte, professione, che producono reddito agrario e titolari di partita IVA. 

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfettari/ minimi.

La condizione per ricevere questo contributo economico è che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per chi aveva beneficiato del contributo contenuto nel DL “Sostegni”, il contributo “alternativo” è determinato applicando, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019-31 marzo 2020, le vecchie percentuali previste con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi/compensi del 2019, ovvero:

  • 60% fino a 100 mila euro
  • 50% da 100 mila a 400 mila euro
  • 40% da 400 mila a 1 milione di euro
  • 30% da 1 milione a 5 milioni di euro
  • 20% da 5 milioni a 10 milioni di euro

Il contributo spetta anche a chi non ha beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso le percentuali da applicare cambiano:

  • 90% fino a 100 mila euro
  • 70% da 100 mila a 400 mila euro
  • 50% da 400 mila a 1 milione di euro
  • 40% da 1 milione a 5 milioni di euro
  • 30% da 5 milioni a 10 milioni di euro

Questo contributo si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Per chi è obbligato alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo aver presentato la comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo automatico potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

Questa agevolazione “alternativa” è riconosciuta previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:

  • Da inviare entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica
  • Da presentare direttamente, dal soggetto interessato tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cssetto fiscale

Le modalità di fruizione sono le stesse contenute nel decreto “sostegni” ovvero:

  • Direttamente e sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’accredito sul c/c  bancario/postale del soggetto beneficiario
  • A seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, come credito d’imposta da utilizzare nella sua totalità in compensazione nel mod.F24 esclusivamente tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

3. CONTRIBUTO SUI RISULTATI ECONOMICI D’ESERCIZIO

Infine viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione della Comunità Europea. Esso spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. Anche per questo contributo sarà necessario presentare istanza, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un provvedimento futuro dell’Agenzia delle Entrate, così come i parametri e criteri specifici di assegnazione del contributo.

4. HAI BISOGNO DI AIUTO?

Lo Studio Coggiola è a tua disposizione alla mail info@studiocoggiola.it o al telefono 0131/955263 per inoltrare la tua richiesta. 

 

Articolo a cura di Marzia Meda.

LO STUDIO COGGIOLA

L’aggiornamento specialistico - curato e periodico - dei professionisti e degli impiegati amministrativi che lavorano presso lo Studio Coggiola di Valenza, si traduce oltre che in un elevato standard qualitativo nell’esecuzione delle attività proprie dello Studio, anche in un servizio di informazione capillare e tempestivo su tutte le notizie di interesse per gli imprenditori e le partite IVA.