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DEDUCIBILITA' SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE

La data:18/07/2018

A decorrere dal 1° Gennaio 2018 le spese di formazione sostenute nell’esercizio della propria attività professionale da parte dei liberi professionisti e da parte dei lavoratori autonomi saranno deducibili al 100%.

Ciò per effetto della normativa contenuta nel cd. “Job Act Autonomi” che ha modificato la previgente percentuale di deducibilità delle spese per i costi sostenuti per  iscrizione a master universitari, a corsi di formazione post universitaria, a lezioni di aggiornamento professionale ovvero anche per la partecipazione a convegni.

Il limite di deducibilità passa dal previgente 50% (art. 54, comma 5 del Tuir), all’attuale 100% da calcolarsi sul costo effettivamente sostenuto dal libero professionista e/o dal lavoratore autonomo, con l’unico limite oggettivo fissato in un massimo di diecimila euro annui da calcolarsi secondo il principio di cassa.

Con la locuzione “spese di formazione”, si devono intendere tutti quei costi che il lavoratore autonomo ed il professionista sostengono per partecipare a convegni, a congressi, a corsi di aggiornamento professionale oppure per iscriversi ai master e a corsi di perfezionamento post – universitari. Rientrano altresì nelle categoria delle “spese di formazione“ i costi afferenti al viaggio e al soggiorno.

Vediamo ora qual è la normativa fiscale applicabile, alle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e di ristorazione che il lavoratore autonomo e/o il libero professionista sostengono per partecipare al loro corso di formazione. Quali sono le percentuali di deducibilità?

 La norma contenuta nel Jobs Autonomi, pur prevedendo, come illustrato in precedenza, l’aumento della percentuale di deducibilità delle spese di formazione dal 50% al 100%, nulla dispone con riferimento alla spese di viaggio e di soggiorno che il lavoratore autonomo ovvero il professionista dovranno sostenere per recarsi nel luoghi di “formazione”.

Il silenzio della novella legislativa lascia chiaramente intendere che sul punto vada applica la normativa generale. Il comma 5 dell'articolo 54 Tuir, infatti, dispone che le spese alberghiere e quelle di ristorazione sono deducibili in ragione del 75% del totale della fattura e per un importo massimo pari al 2% dell'ammontare complessivo dei compensi che il lavoratore ha percepito nel periodo di imposta di riferimento.

LO STUDIO COGGIOLA

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