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IL TIROCINIO O STAGE

La data:12/05/2021

Il tirocinio o stage è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro subordinato.

1. TIPI DI TIROCINIO

Esistono due tipi di tirocini:

  • I tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  •  I tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini".

2. ATTIVAZIONE

Le norme che regolano il tirocinio sono determinate dalle singole regioni. Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, centri per l’impiego  ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione telematica unilav/cob da parte del soggetto ospitante.

3. DOPO IL TIROCINIO

Il tirocinante riceverà al termine della sua esperienza formativa un’Attestazione finale che documenta le attività svolte agevolando così la loro spendibilità per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi (polizza RC aziendale).  Al fine di evitare un uso distorto del tirocinio è previsto il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali. L’indennità viene corrisposta solo a fronte  di una partecipazione minima, pari al 70%, del tirocinante alle attività calcolata su base mensile.

Nel caso non venga corrisposta l’indennità scatta una sanzione pecuniaria (multa da un minimo di € 1.000,0 a un massimo di € 6.000,00).

L’indennità è configurabile come un reddito da lavoro assimilato ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

 

Articolo a cura di Marzia Meda.

LO STUDIO COGGIOLA

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