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CALDO ECCEZIONALE E LUOGHI DI LAVORO

La data:21/07/2023

CALDO E  LUOGHI DI LAVORO.

L’eccezionale ondata di caldo in questi giorni impone a tutti i datori di lavoro di valutare attentamente gli ambienti di lavoro al fine di garantire al personale le necessarie tutele previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2002 MICROCLIMA AMBIENTI DI LAVORO.

Il  microclima è stato riconosciuto come agente di rischio fisico.

Infatti l’art. 180 definisce tali agenti, ne individua il campo di applicazione e ne rende obbligatoria la valutazione dei rischi, così come stabilito dal successivo art. 181 il cui comma 1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.

Poiché al "microclima" non è dedicato un capo specifico della normativa in commento è necessario fare ricorso a specifiche norme tecniche di settore che consentono di effettuare una valutazione quantitativa del rischio al fine di adottare le opportune misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

A questo proposito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 5056 del 13/07/2023 con la quale fornisce indicazioni in merito alle procedure che i propri ispettori devono osservare nelle verifiche aziendali del DVR (documento valutazione dei rischio) e del POS (piano operativo di sicurezza).

Come evidenzia la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in commento sono “maggiormente interessate da tali fenomeni … le mansioni che comportano attività non occasionali all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori. 

Quella fornita dall’INAIL è ovviamente una elencazione “indicativa” - ossia non esaustiva – e quindi occorre tenere in considerazione tutte quelle attività svolte da idraulici, elettricisti, impiantisti, manutentori che si recano in luoghi di lavoro come ad esempio capannoni e magazzini che sono privi di sistemi di abbattimento delle temperature.

 

 

Studio Coggiola |Commercialista Consulente del Lavoro

 

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