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CREDITO DI IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI

La data:06/05/2019

Credito di imposta per l’internazionalizzazione: le linee guida fornite dallo Studio Coggiola di Valenza

1. Ambito di applicazione e copertura finanziaria della misura agevolativa

Nel testo definitivo del DL Crescita n.34 del 2019 in vigore dal 1° Maggio 2019, lo Studio Coggiola Massimo di Valenza comunica che è stato inserito l’articolo 49 che prevede un credito d’imposta per le PMI che partecipano alle fiere internazionali. L’agevolazione concerne lo sviluppo/implementazione delle attività legate ai processi di internazionalizzazione che vedono le aziende italiane impegnate in contesti extraterritoriali.

Per l’anno solare 2020 il credito di imposta in commento ha una copertura pari a 5 milioni di Euro. Il comma 2 dell’articolo 49 precisa che l’ambito di applicazione della misura agevolativa; a tal proposito si afferma che il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore relativamente alle seguenti voci di spesa:

A.  l’affitto degli spazi espositivi (i c.d. stand);

B.  l’allestimento dei medesimi spazi;

C.  le attività di pubblicizzazione, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione fieristica (esempio inserimento del nome nel catalogo degli espositori).

2. Natura delle spese ammesse ad usufruire della misura agevolativa

In sostanza si tratta di tutto quel range di spese che sono strettamente connesse alla manifestazione fieristica, sia in termini di partecipazione (stand e relativo allestimento) sia in termini di attività pubblicitaria relativa alla partecipazione alla fiera medesima. Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti Ue 1407/13, 1408/13 e 717/14, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e alle disposizioni in materia di aiuti de minimis. Il credito d’imposta in commento è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente “in compensazione” ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97.

3. Il decreto attuativo per la concreta operatività della misura agevolativa

Le disposizioni applicative del credito di imposta sono rimesse, come di consueto, a un apposito Decreto Ministeriale del MISE emesso di concerto con il MEF la cui pubblicazione è prevista entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. L’emanando decreto ministeriale avrà ad oggetto:

I.  le tipologie di spese ammesse a partecipare al beneficio fiscale (nell’ambito di quelle previste dall’art. 49, comma 2);

II.  la procedura redazione dell’elenco delle aziende ammesse al beneficio che avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande;

III. l’elenco delle manifestazioni fieristiche che potranno essere considerate internazionali al fine del credito di imposta in comento;

IV.  le procedure di recupero del credito di imposta concesso nei casi di utilizzo illegittimo del beneficio ricevuto.

4. Assegnazione su base cronologica

Vale la pena soffermarsi sul requisito procedurale di cui al precedente punto numero II perché la procedura di assegnazione del credito di imposta avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In base alle esperienze passate dello scrivente Studio Coggiola, si raccomanda una partecipazione tempestiva il giorno stesso del click day per evitare il rischio di essere esclusi – pur avendone i requisiti -  dal finanziamento della propria domanda.

LO STUDIO COGGIOLA

L’aggiornamento specialistico - curato e periodico - dei professionisti e degli impiegati amministrativi che lavorano presso lo Studio Coggiola di Valenza, si traduce oltre che in un elevato standard qualitativo nell’esecuzione delle attività proprie dello Studio, anche in un servizio di informazione capillare e tempestivo su tutte le notizie di interesse per gli imprenditori e le partite IVA.