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DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La data:17/10/2018

Uno degli aspetti cruciali legati alla fatturazione elettronica che occorre osservare per non incorrere in onerose sanzioni fiscali, concerne il termine ultimo entro cui questa deve essere emessa. Le nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini di emissione previsti dalla normativa imposta IVA, che restano ancorati al momento di (ieffettuazione dell'operazione e di (ii) esigibilità dell'imposta, secondo la previsione degli articoli 6 e 21, comma 4, del DPR n. 633/1972. Per coniugare il rispetto della disciplina fiscale con le esigenze di operatività e praticità legate alle procedure informatiche, il legislatore ha disposto che la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura. Ogni contribuente, quindi,per non sbagliare, dovrà fare riferimento alla data indicata nel campo ... Data" nella sezione ... Dati generali"Nel rispetto della normativa IVA, la data indicata nella fattura deve corrispondere al momento in cui l'operazione è stata compiuta, non rilevando il fatto che l'effettiva trasmissione al Sdl (Sistema di Interscambio) possa anche non essere contestuale. Nell'ambito della fatturazione elettronica - procedura che non corrisponde all’uso del software attraverso cui il personale amministrativo dalle aziende e/o dei professionisti fino ad ora ha compilato la fattura - il perfezionamento del ciclo operativo del documento contabile in commento deve essere valutato in ragione dei tempi tecnici previsti per la creazione e la relativa trasmissione al Sdl. Potrebbe rivelarsi quindi un’ipotesi non improbabile quella secondo cui la fattura seppur tempestivamente emessa, si concluda  oltre le ore 24 dello stesso giorno. Ecco, quindi, che, durante la fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche ed inviato  con un minimo  ritardo, (comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta) possa essere considerato una violazione non punibile (così Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018). Il termine delle ore 24indicato dalla normativa, serve per fornire un'indicazione di massima di quello che dovrebbe essere il comportamento corretto al fine di coniugare l'esigenza di rispettare la disciplina IVA con l'utilizzo di procedure informatiche che, non sempre, consentono il tempestivo completamente dell’iter procedurale. Individuare il momento che sancisce l'emissione della fattura elettronica ai fini IVA  è importante in quanto, come precisato in precedenza, la natura stessa di documento elettronico unitamente alle tempistiche del  sistema  informatico di trasmissione/recapito del file, potrebbero creare situazioni incerte in cui la data indicata nella fattura differisca da quella in cui il file è stato trasmesso al Sdl e/o ricevuto dal destinatario.

Chiariamo quanto esposto sopra con un esempio. 

Una fattura elettronica, datata 31 gennaio 2019, viene trasmessa al Sistema di Interscambio in data 1° febbraio 2019. Superati i controlli formali, viene esperito un primo tentativo di recapito al destinatario,  che malauguratamente, non va  a buon fine; per questa ragione la fattura elettronica viene "messa a disposizione" del destinatario in data 3 febbraio 2019 e, nello stesso giorno, il trasmittente riceve una "ricevuta di mancato recapito". Il 5 febbraio 2019, dopo alcuni tentativi di recapito, la trasmissione della fattura elettronica va finalmente  a buon fine e viene consegnata all'indirizzo telematico del destinatario.  La situazione sarà la seguente:

    • Data di Emissione della e-fattura: 31 gennaio 2019 (data indicata in fattura);

    • Data in cui l'imposta diventa esigibile: 31 gennaio 2019 (data di effettuazione dell'operazione);

    • Prova dell'emissione della e-fattura: 3 febbraio 2019. 

In conclusione: la data del 5 febbraio 2019 non ha alcuna valenza per il trasmittente, né ai fini fiscali né a fini probatori. Tale data, invece, potrebbe avere valore rilevante per il destinatario al fine di determinare il momento in cui ha effettivamente ricevuto la fattura elettronica ai fini della relativa detraibilità dell'IVA.

LO STUDIO COGGIOLA

L’aggiornamento specialistico - curato e periodico - dei professionisti e degli impiegati amministrativi che lavorano presso lo Studio Coggiola di Valenza, si traduce oltre che in un elevato standard qualitativo nell’esecuzione delle attività proprie dello Studio, anche in un servizio di informazione capillare e tempestivo su tutte le notizie di interesse per gli imprenditori e le partite IVA.