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LIMITE SUL TRASFERIMENTO DEL CONTANTE

14/12/2021

È stato emanato un nuovo decreto legge con oggetto il nuovo limite per il trasferimento di denaro contante.

Dal 1° gennaio 2022 infatti la soglia dei pagamenti scenda da 2000 a 1000 euro. Per essere precisi sottolineiamo che: il divieto scatterà già per importi uguali a €. 1.000; il trasferimento in contanti è ammesso fino ad €. 999,99.

 

 

RAGIONI DELLA SCELTA

Le ragioni dietro la scelta di ridurre questa soglia sono molteplici. Si parte dall’esigenza dello Stato di avere più pagamenti tracciabili fino ad arrivare ad avere sempre meno denaro contante in circolazione.

Il limite si applica anche al trasferimento:

  • I libretti di deposito bancari o postali al portatore
  • Di titoli al portatore in euro o in valuta estera

Nulla cambia per quanto riguarda prelievi in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona.

Lo stesso vale per i versamenti, in quanto Le operazioni di prelievo  e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi.

Per gli assegni invece, possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a €. 1.000 esclusivamente indicando:

  • Il nome o la ragione sociale del beneficiario
  • La clausola di non trasferibilità

OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E DEI DATORI DI LAVORO

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti (art. 51, co. 1, D. Lgs. 231/2007); essi:

  • Sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato
  • Le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

SANZIONI AI TRASGRESSORI

Alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Il minimo edittale:

  • Per le violazioni commesse e contestate dal 1/07/2020 al 31/12/2021 è pari a €. 2.000
  • Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1/01/2022, il minimo edittale sarà anch’esso abbassato ad €. 1.000

Articolo redatto da Marzia Meda

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