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OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

La data:01/03/2019

OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Introduzione

Come è noto, l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 aveva introdotto con decorrenza dall’1.1.2017, a favore dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, la possibilità (per opzione) di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni/prestazioni di servizi. 

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell’art. 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”:

  • a decorrere dal 1° Gennaio 2020 diventa obbligatorio memorizzare elettronicamente e successivamente inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
  • la decorrenza di tale obbligo è anticipata al 1° Luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000. .

Al fine di verificare il superamento o meno di tale limite, nell'ottica di stabilire se sussista o meno l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi la norma in commento fa genericamente riferimento al “volume d’affari” senza specificare il relativo periodo (volume d’affari realizzato nell’anno precedente ovvero quello “presunto” dell’anno in corso). La necessità, da parte dell’Agenzia, di “controllare” il rispetto del limite ci induce ad argomentare che il volume d’affari debba ragionevolmente essere quello del 2018, desumibile dal mod. IVA 2019 (da inviare entro il prossimo 30.4.2019).

Soggetti interessati

Come sopra accennato, l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22”, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:

  • le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
  • le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
  • le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

Soggetti esonerati

L’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in esame dispone che relativamente all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, con apposito Decreto il MEF potrà:

  • prevedere specifici esoneri dall’adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercita (comma 1);

  • individuare delle zone, in base “al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati”, nelle quali le cessioni di beni / prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale (comma 6-ter).

Va inoltre evidenziato che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Il comma 3 del citato art. 2 dispone che la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi vada effettuata mediante strumenti tecnologici  che garantiscano l’inalterabilità e  la sicurezza dei dati, che il citato Provvedimento 28.10.2016  individua  nei  Registratori Telematici (RT) costituiti da “componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”

Censimento / attivazione / messa in servizio del registratore telematico

Per essere utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, il Registratore telematico deve essere attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia (https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori).

Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l’esercente (o un suo delegato) provveda ad accreditarsi mediante l’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

LO STUDIO COGGIOLA

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