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OMAGGI NATALIZI:TRATTAMENTO AI FINI IVA E REDDITI

21/12/2021

 

Come di consueto, in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi che risulta differenziato in relazione:

  • Al soggetto beneficiario (cliente/fornitore o dipendente)
  • Al bene ceduto gratuitamente, a seconda che sia o meno oggetto dell’attività esercitata.

A tal fine si rammenta che sono rimasti invariati i limiti di costo per definire le spese di rappresentanza che permettono la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo, pari a 50 €

OMAGGI AI CLIENTI: BENE CEDUTO GRATUITAMENTE

  • Per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • Per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ

La distinzione tra beni oggetto o meno dell’attività d’impresa

  • Ai fini reddituali: non rileva (il DM 19/11/2008 non opera tale distinzione) e, pertanto, gli omaggi sono sempre considerati spese “di rappresentanza”
  • Ai fini Iva: tale differenziazione assume rilevanza; solo la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta (art. 2 c. 2 n. 4) Dpr 633/72).

Non rileva quindi il valore del bene (> € 50) come per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività.

Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa non costituiscono spese di rappresentanza (CM 188/98) e, pertanto:

  • È l’impresa sceglie di non detrarre l’IVA sull’acquisto/produzione: la successiva cessione gratuita risulta esclusa da Iva
  • In caso contrario: la cessione rileva ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene

OMAGGI AI DIPENDENTI

Tali omaggi, a prescindere dal costo, non sono considerati “inerenti”, né per l’impresa né per il professionista.

L’IVA è sempre indetraibile.

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di omaggi ai dipendenti è deducibile secondo le ordinarie regole previste per il costo del lavoro dipendente sia nell’ambito del reddito d’impresa che nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.

Se i beni regalati ai dipendenti fossero prodotti o commercializzati dall’impresa, il contribuente detrae l’IVA sui relativi acquisti, che non configurano spese di rappresentanza.

VOUCHER

Qualora la società a Natale cede gratuitamente dei buoni acquisto:

  • La cessione di tali “buoni” è fuori campo IVA
  • Essi sono deducibili come per le spese di rappresentanza

 

Articolo redatto da Marzia Meda

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