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SOSPESA L'OPERATIVITA' DEL REDDITOMETRO 2015

La data:08/10/2018
Come noto, l’art. 38, comma 4, DPR n. 600/73 dispone che l’Agenzia delle Entrate possa determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) sulla base di spese:
  • di qualsiasi genere;
  • sostenute nel corso del periodo d’imposta oggetto dell’accertamento.

Oltre all’accertamento sintetico “puro”, il comma 5 del citato art. 38 prevede la possibilità, da parte dell’Erario, di utilizzare il c.d. “redditometro”, determinando sinteticamente il reddito  complessivo. Esso viene quindi determinato sulla base di specifici “elementi indicativi di capacità contributiva” individuati dal MEF con apposito Decreto (da emanare con periodicità biennale).

L’ultimo decreto in ordine temporale è quello datato 16.9.2015 ( che era stato reso applicabile agli accertamenti relativi al 2011 e anni successivi).

Con l’art. 10, DL n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”, il Legislatore ha disposto:

  • l’abrogazione del citato DM 16.9.2015, con effetto dai controlli aventi ad oggetto anni successivi a quello in corso al 31.12.2015 con la conseguenza che le previsioni del Decreto in commento non sono applicabile ai controlli relativi all’anno 2016 (e anni successivi);

  • l’emanazione del Decretoda parte del MEF, sempre con periodicità biennale, ma previa consultazione dell’ISTAT e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori;

  • che sono fatti salvi gli inviti a fornire dati / notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e gli atti ex art. 38, comma 7, DPR n. 600/73 per gli anni fino al 2015.

Va tuttavia evidenziato che le disposizioni contenute nel Decreto Dignità non operano per gli atti già notificati (in cui continuerà applicarsi il Redditometro 2015) e che non è in ogni caso previsto il rimborso delle somme già pagate. Di fatto, quindi, il redditometro non è stato abrogato; ne è stata circoscritta l’operatività fino agli accertamenti aventi ad oggetto l’anno di imposta 2015 mentre a a decorrere dagli accertamenti riferiti al 2016 gli agenti accertatori dovranno utilizzare gli indicatori individuati dal nuovo Decreto. In particolare, come evidenziato nella Relazione tecnica al DL n. 87/2018, la revisione degli indicatori dovrà intervenire “in tempo utile per selezionare i soggetti ed effettuare i controlli prima dello spirare dei termini di decadenza per l’anno di imposta 2016, che scadono nel 2022, nei casi in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata, e nel 2024 nei casi in cui è stata omessa”.In tema di accertamento, si precisa che quello denominato “sintetico” è possibile soltanto qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno il 20% il reddito dichiarato. Così, ad esempio, in presenza di un reddito dichiarato pari a € 40.000 l’Ufficio, tramite l’accertamento sintetico, deve determinare un (nuovo) reddito almeno pari a € 48.000. Va evidenziato che in merito alla possibile violazione, da parte dell’Ufficio, delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in sede di raccolta di informazioni riferite al contribuente, la Corte di Cassazione con la sentenza 5.7.2018, n. 17485, ha sostenuto che “il potere dell’Amministrazione finanziaria di svolgere attività accertative con metodo sintetico trova il suo fondamento, non già nel citato D.M. 24.12.2012, poi sostituito dal DM 16.9.2015, che disciplina soltanto le modalità di trattamento dei dati, raccolti ed elaborati in base ad altre e diverse disposizioni di legge, ma in primo luogo nell’art. 38, commi 4 e 5, del DPR  n. 600/1973, nel contesto della potestà impositiva dell’Amministrazione che si fonda sull’art. 53 Cost. e nell’attività di accertamento e di raccolta di dati attuata presso l’Anagrafe tributaria”.

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