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Startup innovativa senza segreti

22/07/2019

La legge 221/2012 di conversione del "Decreto Crescita 2.0" stabilisce una normativa specifica per per la costituzione di startup innovativa. Qui di seguito lo Studio Coggiola ti spiega quali sono i requisiti e quali sono i vantaggi derivanti dall'iscrizione della tua startup nell'omonimo registro tenuto dalla Camera di Commercio.

1. Cosa vuol dire startup in inglese e cosa significa startup nella legislazione italiana

La definizione di “startup” (in inglese start-up, con il trattino) è più o meno nota a tutti nel suo significato generale. Con il termine startup si indica, per l'appunto, l'avvio di un'attività imprenditoriale. Ma tute le startup sono tecnologiche o solo le attività tecnologiche possono essere definite startup ? Nel prosssimo paragrafo lo Studio Coggiola spiego tutto nel dettagli.

2. Il Decreto Crescita 2.0

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 221/2012 di conversione del Dl 179/2012, il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”. Si tratta di una normativa volta a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità nel nostro Paese. La Sezione IX della legge in commento introduce un un nuovo tipo di “impresa”: ecco la nascita della startup innovativa. La norma legislativa contiene l'anglicismo startup unito all'aggettivo “innovativa”  per specificarne il carattere innovativo/tecnologico del prodotto o servizio oggetto della startup.

Cosa però stabilisce se la startup che si vuole creare è o non è innovativa? E - come vi starete sicuramente chiedendo - cosa ne viene in tasca se iscrivete la vostra società al registro ?

3. L'oggetto sociale della Startup Innovativa

La startup innovativa è una società di capitali costituita, anche in forma cooperativa, in Italia o in un altro Paese dell’UE che abbia, però, una sede produttiva o una filiale in Italia. L'oggetto sociale della startup deve consistere nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

4. I Cinque requisiti della Startup Innovativa

A. É  una società costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che, dopo 5 anni, non si è più una startup innovativa bensì una PMI innovativa;

B. A partire dal secondo anno di attività come startup innovativa, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio);

C. Non distribuisce utili peri primi 5 anni;

D. Non nasce da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 

E. Il contenuto innovativo della startup concerna almeno uno di questi tre elementi:

  • Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Da questa categoria di spese, sono escluse quelle per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre sono da considerarsi tali le spese legate allo sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale.
  • Il team è formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori che hanno conseguito una laurea magistrale.
  • La startup innovativa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE), che siano direttamente connessi all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

5. Le agevolazioni fiscali della startup innovativa

Se sussiste uno almento dei requisiti elencati al paragrafo 4, è possibile iscrivere la tua startup alla sezione speciale del Registro imprese riservata alla startup innovativa, accedendo così ad alcune significative agevolazioni fiscali/burocratiche quali:

  • Atto costitutivo standard: per la startup innovativa è stato introdotto il contratto standard tipizzato per la costituzione e la modifica statutaria, che può essere stipulato online oppure direttamente in Camera di Commercio e autenticato con firma digitale;
  • Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione della startup innovativa alla sezione speciale del Registro e del diritto annuale dovuto alla CCIAA;
  • Disciplina dei contratti di lavoro subordinato e/o dei contratti di collaborazione: la startup innovativa può stipulare contratti di assunzione del personale di minimo 6 mesi e massimo 36, dopo i quali ci potrà essere un solo rinnovo di 12 mesi;
  • Remunerazione dei collaboratori attraverso piani di incentivazione in equity, introduzione del crowdfunding per la raccolta di capitali e accesso semplificato, diretto e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia (la garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro);
  • Incentivi fiscali, previsti dalla Legge di bilancio 2017, per chi investe nella startup innovativa: per le persone fisiche consiste in una detrazione dall’IRPEF pari al 30%, per le persone giuridiche in una deduzione dal reddito ai fini IRES del 30%;
  • Supporto dell’Ice nei percorsi di internazionalizzazione della startup innovativa, attraverso assistenza in ambito normativo e fiscale e l’offerta di opportunità di partecipazione a fiere ed eventi di matching con potenziali investitori.

 

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