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AGEVOLAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI

La data:11/10/2021

L’Agenzia delle Entrate ha appena emanato chiarimenti riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta per beni strumentali. 

Vediamole insieme.

1. Modalità di fruizione

Ad oggi, il suddetto credito risulta utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo le seguenti regole di fruizione:

• Compensazione in 3 quote di pari importo

• Compensazione in un’unica quota annuale nell’anno in entrata in funzione per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2021 

Vi è quindi la possibilità di:

• Riportare la quota annuale di credito inutilizzata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali

• Compensare le quote inutilizzate già dall’anno successivo, sommandosi con l’ordinaria quota annuale

2. Precisazioni ed esempio

Ricordiamo che relativamente ai crediti d’imposta introdotti dalla Finanziaria 2021, l’utilizzo in compensazione nel mod.F24 è accelerato/anticipato rispetto a quello previsto nella Finanziaria 2020. Per questo motivo infatti, la fruizione dell’agevolazione può essere effettuata anche in 3 quote annuali di pari importo e non più con la sola possibilità di utilizzo in un’unica quota annuale.

Di fatto, qualora il bene sia entrato in funzione nel 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già nel 2021.

Se si decide di compensare il credito in un’unica quota si precisa che:

• L’utilizzo in un’unica soluzione è facoltativo

• La possibilità di riporto dell’eventuale parte di credito si applica anche in questo caso

• Il periodo d’imposta rilevante ai fini della verifica del limite dei ricavi o compensi è quello antecedente il periodo di entrata in funzione del bene

Facciamo un esempio.

Se si è comprato un bene dal valore di 90 mila euro effettuato ed entrato in funzione nel 2021 ed interconesso nel 2022, l’azienda potrà:

• Attendere il 2022 per compensare la prima delle 3 quote piene di importo 15 mila euro

• Compensare nel 2021 la quota annuale ridotta pari a 3 mila euro e dal 2022 la prima delle 3 quote annuali in misura piena dedotta la quota fruita nel 2021 pari a 14 mila euro

3. Conclusioni 

Per tutte le informazioni non esitate a contattare lo Studio Coggiola. Siamo al vostro servizio all’email: info@studiocoggiola.it e al numero di telefono: 0131.955263

 

Articolo redatto da Marzia Meda

LO STUDIO COGGIOLA

L’aggiornamento specialistico - curato e periodico - dei professionisti e degli impiegati amministrativi che lavorano presso lo Studio Coggiola di Valenza, si traduce oltre che in un elevato standard qualitativo nell’esecuzione delle attività proprie dello Studio, anche in un servizio di informazione capillare e tempestivo su tutte le notizie di interesse per gli imprenditori e le partite IVA.