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OPERE D ARTE E FISCALITA' DEGLI ACQUISTI NFT

La data:20/06/2023

 

La fiscalità degli NFT si differenzia in base al soggetto che esegue l’operazione, in base al tipo di compravendita perfezionata, in base all’ammontare della transazione e in base alla frequenza con cui si utilizza detto strumento.

Vediamo nel dettaglio quali sono le differenze.

1. La classificazione fiscale degli NFT

Per concludere compravendite di NFT è preliminarmente necessario disporre di un wallet in criptovalute.

Dal punto di vista fiscale è irrilevante che la transazione avvenga in criptovalute poiché, a ben vedere, i token non fungibili come gli NFT sono strutturalmente legati a una blockchain.

La differenza fondamentale tra la criptovaluta e l’NFT risiede proprio nella unicità di quest’ultimo e detta caratteristica gli conferisce  una classificazione giuridica diversa rispetto a quella delle criptovalute, e la assimila piuttosto ad un’opera d’arte piuttosto che ad una valuta liberatoria.
 

2. Gli NFT visti dal punto di vista dell’operatore: la differenza tra le compravendite occasionali e le compravendite professionali

2.1. Compravendite occasionali

La compravendita di un NFT sul mercato secondario, ossia l’operazione condotta su un NFT creato da terzi, può essere occasionale o professionale.

Un quadro acquistato di quando in quando per il piacere dell’arte, genera un acquisto occasionale di un NFT che è irrilevante dal punto di vista fiscale.

La sua vendita invece, sempre in queste circostanze, genera un reddito diverso ex art. 67 TUIR. La tassazione dei redditi diversi sulle eventuali plusvalenze derivanti dalla compravendita di NFT va dunque iscritta nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, ma non le si applica la tassazione del 26% dei titoli mobiliari (gli NFT non lo sono), ma la tassazione marginale, ossia si somma questo agli altri redditi e si applicano le aliquote crescenti.

(Ovviamente questo vale soltanto per chi vende l’opera, mentre chi l’acquista per la sua collezione privata non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale).

2.2. Compravendite professionali

Nelle ipotesi di compravendita professionale di NFT, ossia quando essa rappresenta  un’attività abituale d’impresa, la disciplina è più complessa e rigorosa. L’artista che esercita questa attività abitualmente genera redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 c. 1 del TUIR. Il mercante di NFT, assimilabile al mercante d’arte, deve invece munirsi di partita IVA per l’esercizio dell’attività commerciale professionale e in particolare deve fare riferimento al codice Ateco 47.91.10 che regolamenta la compravendita di beni e servizi trami internet, deve quindi iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di riferimento e alla Gestione Artigiani o Commercianti dell’INPS. Per fare questo è necessario anche segnalare l’inizio delle attività con una SCIA al comune in cui ha sede l’impresa.

3. NFT e la normativa sul diritto d’autore

Restando in tema di opere d’arte, anche per gli NFT devono essere condotte alcune specifiche relative all’inquadramento giuridico del diritto d’autore. Per comprendere appieno la portata della questione, occorre concentrarsi sulla circostanza che l’NFT corrisponde a un diritto di proprietà e di autenticità.

Quando si compra un NFT, non si sta comprando il file digitale (gif o jpeg) né si sta comprando un’opera d’arte digitale. Comprando un NFT si compra un certificato di proprietà che rimanda (ossia che è linkato) a un file digitale, una cui copia è venduta insieme al certificato. (A meno che non sia diversamente specificato), comprare un NFT non comporta l’acquisto dei diritti commerciali sull’opera digitale. Il certificato di proprietà, che altro non è che l’NFT stesso, viene registrato (in inglese minted) e venduto con le informazioni, riguardanti l’opera digitale a cui l’NFT rimanda, quali l’autore e il tipo di file.
Quindi per essere super precisi: comprando un NFT si entra in possesso di un certificato di proprietà registrato sulla blockchain, legato a una copia (spesso un NFT viene venduto in edizioni, da 25 fino a 100 o più) di un’opera digitale. L’artista invia al compratore una versione in alta qualità del file, o altri extra (e in alcuni casi espressamente specificati una copia fisica dell’opera).

L’oggetto della compravendita (ossia il certificato di proprietà che rimanda a un file digitale) influenza  il diritto d’autore che probabilmente rappresenta l’aspetto più rilevante. Ogni autore di un’opera d’ingegno detiene un diritto d’autore che gli è attribuito automaticamente e gli consente di porre limiti allo sfruttamento dell’opera da parte del proprietario della stessa. Salvo cessione esplicita e formale del diritto d’autore, l’autore stesso può rivendicare diversi diritti. Per esempio l’autore ha diritto a essere riconosciuto come tale, ossia a rivendicare la paternità dell’opera. Oltre a ciò può rivendicare il diritto che l’opera non sia esposta al pubblico. Il diritto d’autore non solo sopravvive al suo autore perché passa ai suoi eredi ma altresì spiega efficacia per 70 anni successivi alla morte dell’autore.
 

4. NFT e la normativa sul diritto di seguito

La normativa sul diritto d’autore è interconnessa con il diritto di seguito. Si tratta del diritto dell’autore di essere retribuito dopo la prima vendita dell’opera d'arte da parte del venditore. Qualora l’NFT venga venduto una seconda volta, l’autore dell’opera ha il diritto a essere pagato dal venditore (da questi e non necessariamente dal proprietario) in base ad aliquote specifiche. Questo diritto sorge dopo la prima vendita dell’opera, in tutti i casi in cui un professionista del mercato dell’arte partecipi alla vendita come venditore, come acquirente e/o come intermediario: sono quindi coinvolte le gallerie, le case d’asta ed anche i mercanti d’arte mentre da questa fattispecie (il diritto di seguito) sono escluse esclusivamente le vendite dirette tra privati. Il diritto di seguito riguarda soltanto le compravendite di 3.000 euro ed oltre: Le aliquote sono decrescenti e la SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per tutti gli artisti (anche per coloro che non associati a detto ENTE).

Il corrispettivo per il diritto d’autore costituisce può costituire, a seconda dei casi, reddito da lavoro autonomo (eventualmente anche con regime forfettario) o reddito diverso

5. NFT e i rischi nascosti del diritto d’autore

La compravendita dell’opera, anche nel caso di un’opera tokenizzata in un NFT, riguarda esclusivamente il diritto di utilizzo economico dell’opera, che facendo parte della categoria dei diritti disponibili, può essere oggetto di rinuncia, può essere ceduto a terzi a titolo gratuito o a titolo oneroso. Decorsi 70 anni dalla more dell’autore, il diritto di autore si estingue.

 

Studio Coggiola | Commercialista Consulente del Lavoro

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