Bando per il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Lo Studio Coggiola diValenza vi spiega come fare
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto, all'articolo 43, comma 1, che "allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad lnvitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale".
Per quanto esposto, il presente Bando definisce i criteri e le modalità di accesso al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei predetti dispositivi e strumenti di protezione individuale.
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari ad euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato a condizione che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
E’ possibile chiedere il rimborso per lespesesostenutedalleimprese per l'acquisto di OP/ le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
Ai fini del rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:
Non è ammissibile il rimborso dell'IVA; sono invece ammesse a rimborso le fatture costituenti acconto sulle forniture di OP/ solo a condizione che l'impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100 percento delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i OP/ e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo la seguente modalità temporale:
In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus la prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.
Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:
Le istruzioni operative saranno pubblicate 5 giorni prima dell’apertura dello sportello relativo alla presente misura.
Entro 3 gg decorrenti dal 18 Maggio, sul sito di INVITALIA, sarà pubblicato l’elenco cronologico delle prenotazioni correttamente inviate;
L'elenco, come sopra determinato, indica, per ciascuna prenotazione, l'importo del contributo richiesto e l'esito della prenotazione stessa, con i seguenti possibili casi:
Sulla base del predetto ordine cronologico di arrivo, le domande di prenotazione sono collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso. Per questa ragione saranno utili le prenotazione il cui importo sia entro il limite massimo di Euro 50 milioni (maggiorato del 20 percento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell'ambito della fase 3). Le sole aziende la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso di cui alla FASE 3.
Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell'elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell'Agenzia.
Ciascuna impresa potrà perfezionare la domanda di rimborso come segue:
Il proponente è tenuto a compilare la domanda di rimborso, pena l'inammissibilità della stessa, in ogni sua parte e a inviare i relativi allegati.
In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, a fini istruttori, alcuni dati richiesti alle imprese proponenti, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Nel caso in cui il proponente non risulti possedere, sulla base delle informazioni del Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Sono, in ogni caso, irricevibili le domande trasmesse tramite canali diversi dai sistemi informatici individuati nel presente Bando.
Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell'apposito modello, disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web dell'Agenzia, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.
Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, INVITALIA procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente bancario/postale indicato dall’impresa nella domanda di rimborso