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IPER AMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI IN LEASING

La data:01/12/2017
  1. Introduzione

Iper ammortamento: La legge di bilancio 2017 ha introdotto l’agevolazione denominata iperammortamento per incrementare lo sviluppo e la trasformazione tecnologica dei processi produttivi in attuazione del piano nazionale “Industria 4.0”.

L’agevolazione - che si applica a tutti gli investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi e  caratterizzati da un alto contenuto tecnologico - consente il riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 150% calcolata sul costo fiscale del bene materiale nuovo da effettuarsi in via ex.tra contabile mediante l’indicazione in dichiarazione dei redditi;

Il beneficio fiscale si traduce quindi in un incremento del costo di acquisizione del bene di una quota pari al 150% dell’investimento, che determina un aumento della quota fiscalmente deducibile: IN detto modo gli imprenditori che beneficeranno dell’incentivo potranno ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto del bene strumentale.

In aggiunta a ciò, per gli imprenditori che usufruiscono dell’iperammortamento è altresì prevista un’ulteriore agevolazione pari alla maggiorazione del 40% calcolata sul costo di acquisto di beni immateriali strumentali che sono strettamente connessi con il bene che usufruisce dell’agevolazione del 150%.

 

  1. Chi ha diritto ad usufruire dell’agevolazione:

Possono usufruire del beneficio fiscale in commento:

⇒      titolari di reddito d’impresa, in forma individuale o collettiva, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore merceologico e dal tipo di contabilità adottata;

⇒      stabili organizzazioni di soggetti non residenti ma situate nel territorio italiano;

⇒      gli enti non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale eventualmente esercitata;

⇒      soggetti che applicano il cd. «regime dei minimi» o «regime di vantaggio» ancorché siano assoggettati al principio di cassa, in quanto quest’ultimo implica solamente una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.

Sono esclusi dal beneficio in commento :

⇒      gli imprenditori che applicano il cd. nuovo «regime forfettario», in quanto la particolare modalità di calcolo della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi non considera l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente, inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi, ancorché appartenenti all’elenco dei beni previsti negli allegati A e B alla Legge di Bilancio;

⇒      gli esercenti la libera professione.

 

  1. Ambito di applicazione

 

Si precisa che l’agevolazione degli «iperammortamenti» riguarda esclusivamente le imposte sui redditi IRES ed IRPEF e non produce effetti ai fini IRAP anche nei confronti di quei contribuenti che determinano la base imponibile dell’IRAP ai sensi dell’art. 5-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cd. principio di derivazione da bilancio.

 

super ammortamento   ⇒  La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la maggiorazione (fiscale) del  40%  del  costo  di  acquisizione  di  beni  materiali  strumentali  nuovi (c.d. super ammortamento) estendendo l’agevolazione  agli  investimenti  effettuati  nel periodo compreso tra il 15/10/2015 ed  il 31/12/2017. Il beneficio è riconosciuto alle imprese (individuali e collettive) e ai lavoratori autonomi (solo relativamente agli investimenti eseguiti nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 con la precisazione che l’agevolazione non si applica ai veicoli ad uso promiscuo).

 

La proroga in commento trova applicazione anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 a condizione che, entro il 31/12/ 2017, (i) il relativo ordine risulti accettato dal venditore; (ii) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

super ammortamento   ⇒   L’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati fino al 31/12/2017 o alternativamente fino al 30/09/2018 a condizione (in quest’ultimo caso) che, entro il 31.12.2017, il relativo ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento  di uno (o più) acconti in misura almeno pari al 20% del costo di compravendita del bene.

 

                                                        Tabella riassuntiva

super ammortamento
 

 

 

  1. 4.       Periodo di acquisizione dei beni

 

Con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcune questioni relative alle condizioni di proroga condizionata della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (ovvero il 30 settembre 2018 per l’ipotesi di iper ammortamento). L’amministrazione, in particolare, ha chiarito che: (i) per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due condizioni sopra ricordate non presenta particolari difficoltà in quanto, sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore, sia quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017, sono momenti temporali agevolmente individuabili con, ad esempio,  l’esibizione della copia dell’ordine debitamente sottoscritta, la corrispondenza elettronica, bonifici bancari ecc; (ii) per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, invece, entro il 31 dicembre 2017, entrambe le parti devono aver sottoscritto il relativo contratto di leasing e deve essere stato perfezionato  il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

 

  1. I chiarimenti dell’agenzia delle entrate sugli investimenti in leasing

 

Quid iuris qualora l’investitore, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, decida, successivamente, di acquisire il bene tramite contratto di leasing ?

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 132/E del 24.10.2017, ha preliminarmente precisato che anche nel caso in esame trova applicazione il principio generale di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione (principio affermato nella Circolare n. 4/2017); sulla base di tale principio l’Ufficio ha dichiarato che in tale ipotesi  l’investitore può beneficiare della maggiorazione poiché egli, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine che è stato accettato dal fornitore e ha versato a quest’ultimo un acconto almeno pari al 20%. Alla data del 31 Dicembre, la fattispecie contrattuale è perfettamente realizzata sia per la sussistenza del contratto di compravendita sia per il versamento di un acconto pari al 20% sul prezzo totale da parte dell’investitore. È irrilevante quindi il nomen iuris dell’operazione commerciale.

LO STUDIO COGGIOLA

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